Testi per celebrare

Ministri straordinari della Comunione: presentazione alle comunità

ISTITUZIONE
DEI MINISTRI STRAORDINARI
DELLA COMUNIONE

 

Tutti i nuovi ministri straordinari saranno presentati alla comunità, secondo il rito liturgico apposito, nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo o in altra data, comunque prima di iniziare il servizio.

È poi il parroco che decide l’inizio del servizio, concordando con il ministro tempi e modi (da quali malati andare, se accompagnare il nuovo ministro, se affiancarlo ad un ministro già in esercizio…). Negli incontri, comunque, ci sarà modo di accordarsi anche su questo.

Premesse

I. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

2004. Presentazione

1. Questo ministero straordinario, quindi suppletivo e integrativo degli altri ministeri istituiti, richiama il significato di un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai malati e alle assemblee numerose. Esso impegna laici o religiosi a una più stretta unità spirituale e pastorale con le comunità nelle quali svolgono il loro apostolato.
Anche questo ministero straordinario richiede una preparazione pastorale e liturgica, nella quale si porrà in luce il vincolo che esiste fra il malato e il mistero di Cristo sofferente, fra l’assemblea radunata nel giorno del Signore e la vittoria pasquale sulla morte e sul male, fra l’effusione dello Spirito e l’annunzio ai fratelli della lieta novella di liberazione e di guarigione.

2. La Comunione ai malati a partire dalla Messa domenicale, è una espressione della presa di coscienza da parte della comunità che anche i fratelli involontariamente assenti sono incorporati a Cristo e una profonda esigenza di solidarietà li unisce alla Chiesa che celebra l’Eucaristia.
Il servizio dei ministri straordinari che reca il duplice dono della Parola e della Comunione eucaristica, se preparato e continuato nel dialogo di amicizia e di fraternità, diventa chiara testimonianza della delicata attenzione di Cristo che ha preso su di sé le nostre infermità e i nostri dolori.

II. DALL’ISTRUZIONE «IMMENSAE CARITATIS»

2005. La Sacra Congregazione per la disciplina dei Sacramenti con l’Istruzione «Immensae caritatis» del 29 gennaio 1973, ha dato facoltà agli Ordinari del luogo di scegliere, qualora lo ritengano opportuno, persone idonee come ministri straordinari della Comunione.
L’Istruzione a riguardo di questo particolare caso dice:

2006. L’Eucaristia, questo dono ineffabile, anzi il massimo di tutti i doni, lasciato da Cristo Signore alla Chiesa sua sposa come segno e testamento del suo immenso amore, è un mistero così grande, che esige una conoscenza sempre più approfondita e una partecipazione sempre più viva alla sua sacramentale efficacia di salvezza.
Per questo la Chiesa ha sentito il dovere pastorale di emanare, in più occasioni, norme e documenti sull’Eucaristia; documenti opportuni e norme assai indicate per ravvivare la devozione verso questo mistero, centro e fondamento del culto cristiano.

2007. Ai nostri tempi si avverte poi un’ esigenza nuova: salva sempre la massima riverenza dovuta a un sacramento così grande, i fedeli vorrebbero che fosse facilitata la possibilità di accostarsi alla santa Comunione, per partecipare più abbondantemente ai frutti del sacrificio della Messa e consacrarsi con maggiore impegno e generosità al servizio di Dio e della Chiesa e al bene dei fratelli.
Ma perché i fedeli possano accostarsi senza difficoltà alla santa Comunione, è necessaria anzitutto una certa disponibilità di ministri che la distribuiscano.

2008. Vi sono circostanze diverse nelle quali può mancare la disponibilità di un numero sufficiente di ministri per la distribuzione della santa Comunione:
— durante la Messa, a motivo di un grande affollamento di fedeli, o per qualche particolare difficoltà in cui venga a trovarsi il celebrante;
— fuori della Messa, ogni qualvolta è difficile, per la distanza, recare le sacre Specie, soprattutto in forma di Viatico, a malati in pericolo di morte o quando il numero stesso dei malati, specialmente negli ospedali o nelle case di cura, esige la presenza di un certo numero di ministri.

2009. 
Perché dunque non restino privi dell’aiuto e del conforto di questo Sacramento i fedeli che, in stato di grazia e animati da buone disposizioni, desiderano partecipare al banchetto eucaristico, il Sommo Pontefice ha ritenuto opportuno costituire dei ministri straordinari, che possano comunicare se stessi e gli altri fedeli, a queste determinate e precise condizioni:

I. Gli Ordinari del luogo hanno la facoltà di permettere che in singoli casi, o per un tempo determinato o, se proprio necessario, anche in modo permanente, una persona idonea, scelta espressamente come ministro straordinario, possa cibarsi direttamente del pane del cielo o distribuirlo agli altri fedeli e recarlo ai malati a domicilio, nei casi seguenti:

a) quando manchino il presbitero, il diacono e l’accolito;
b) se il presbitero, il diacono e l’accolito non possono distribuire la santa Comunione, perché impediti da un altro ministero pastorale o perché vecchi o malati;
c) se i fedeli desiderosi di fare la santa Comunione sono tanti da far prolungare in modo eccessivo la celebrazione della Messa o la distribuzione dell’Eucaristia fuori della Messa.

II. Gli stessi Ordinari del luogo possono permettere ai presbiteri in cura, d’anime di affidare, volta per volta, in caso di vera necessità, a una persona idonea l’incarico di distribuire la Comunione.

III. I predetti Ordinari del luogo possono delegare queste facoltà ai vescovi ausiliari, ai vicari episcopali e ai delegati episcopali.

IV. La persona idonea, di cui ai numeri I e II, verrà designata secondo quest’ordine preferenziale: un lettore, un alunno del Seminario maggiore, un religioso, una religiosa, un catechista, un fedele uomo o donna. L’ordine però potrebbe essere anche cambiato, qualora l’Ordinario del luogo, nella sua prudenza, lo ritenesse opportuno.

V. Negli oratori delle comunità religiose di entrambi i sessi, il compito di distribuire la santa Comunione, nei casi e nelle modalità di cui al n. I, può essere convenientemente affidato al Superiore non insignito di Ordine sacro o alla Superiora o ai rispettivi vicari.

VI. È bene che tanto la persona idonea espressamente designata dall’Ordinario del luogo per distribuire la santa Comunione, quanto la persona di cui al n. II, autorizzata da un sacerdote che ne abbia la facoltà, ricevano, se il tempo lo consente, il rispettivo mandato, secondo il rito allegato a questa Istruzione. Quanto al modo di distribuire la Comunione, si regolino secondo le norme liturgiche.

2010. Poiché queste facoltà sono state concesse solo per il bene spirituale dei fedeli e per casi di vera necessità, i presbiteri si ricordino che non sono affatto esonerati dal loro compito di distribuire la divina Eucaristia ai fedeli che ne fanno legittima richiesta e specialmente di recarla ai malati.

2011. Il fedele designato come ministro straordinario della santa Comunione, deve essere debitamente preparato e distinguersi per fede, vita cristiana e condotta morale. Si sforzi di essere all’altezza di questo grande ufficio, coltivi la pietà eucaristica e sia di esempio a tutti i fedeli per il rispetto e la devozione verso il santissimo Sacramento dell’altare. Non si faccia mai cadere la scelta su persone la cui designazione possa essere motivo di stupore per i fedeli.

2012. Precisazioni

Salve restando le norme dell’Istruzione suddetta, si suggerisce agli Ordinari del luogo di delegare per la celebrazione del rito per l’istituzione in modo permanente di un ministro straordinario della Comunione: il parroco, se si tratta del servizio in una parrocchia, o un delegato episcopale se si tratta del servizio in un istituto, riservandosi solo l’istituzione dei ministeri ordinari e stabili.

Per il conferimento del ministero straordinario della Comunione a un candidato al diaconato o al presbiterato, si tengano presenti le disposizioni seguenti date nel rito dell’« Istituzione dei ministeri»:

1. I candidati al diaconato, sia permanente che transitorio, e i candidati al presbiterato debbono ricevere, se non l’hanno già fatto, i ministeri di lettore e di accolito, ed esercitarli per un conveniente periodo di tempo, al fine di disporsi meglio ai futuri servizi della Parola e dell’ Altare.

2. Si eviti di conferire ai suddetti candidati in modo permanente o anche per un tempo prolungato il ministero straordinario per la distribuzione dell’Eucaristia.

RITO IN WORD Istituzione ministri comunione (Benedizionale)

RITO IN PDF Istituzione ministri comunione (Benedizionale)