Commissione Liturgica Diocesana

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE LITURGICA DIOCESANA

Approvato il 2 febbraio 2019

 Art. 1

Per “sviluppare l’azione pastorale della Chiesa” (SC 43), il Vescovo “grande sacerdote del suo gregge” (ivi 41) e “moderatore della vita liturgica della Diocesi” (ivi 22), si avvale di collaboratori da Lui designati, tenuto conto della particolare situazione e configurazione della Chiesa locale che è in Como.  Essi prestano il loro servizio come organo consultivo ordinario.

Art. 2

L’organico degli operatori liturgici, costituiti per una azione a livello diocesano, si configura nel modo seguente:

  1. il direttore dell’ Ufficio diocesano per la Liturgia
  2. i collaboratori per le diverse sezioni dell’Ufficio diocesano per la Liturgia (pastorale liturgica, musica sacra)
  3. una commissione, composta da persone interessate e/o competenti nell’ambito della pastorale liturgica, rappresentative, per quanto possibile, delle varie parrocchie sparse sul vasto territorio Diocesano.

Art. 3

L’ Ufficio diocesano per la Liturgia è precipuamente organo promotore dello studio e delle attività.  In concreto si occupa di:

  1. formazione liturgica di presbiteri, diaconi, lettori, cantori, organisti e musicisti di chiesa, direttori di coro, animatori liturgici, ministranti, fedeli laici e in particolare catechisti
  2. formazione e aggiornamento dei ministri straordinari della comunione eucaristica
  3. preparazione al ministero istituito di lettore ed accolito dei seminaristi e dei candidati al diaconato permanente
  4. illustrazione dei libri rituali e dei documenti magisteriali in materia liturgica.
  5. sorveglianza sulla corretta applicazione delle norme liturgiche emanate dalla competente autorità ecclesiastica
  6. contatti con la commissione liturgica regionale e l’Ufficio liturgico nazionale e, se del caso, con il Dicastero per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti
  7. indirizzo e sostegno della prassi liturgica della chiesa Cattedrale. Il Cerimoniere Capitolare e il Maestro della Cappella musicale sono membri di diritto nella CLD.
  8. elaborazione di sussidi per celebrazioni salienti a livello diocesano
  9. aggiornamento del proprio diocesano: Lezionario, Messale, Liturgia delle Ore
  10. compilazione e distribuzione della guida pastorale per le celebrazioni liturgiche
  11. verifica delle trasmissioni radio-televisive delle celebrazioni liturgiche da chiese della Diocesi
  12. si interessa dei progetti per l’edificazione di nuove chiese e per l’adeguamento liturgico di quelle già esistenti, in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Arta Sacra.
  13. (sezione musica sacra) direzione della scuola diocesana di musica e sacra liturgia “L. Picchi” (sede centrale e sezioni staccate) per la formazione di organisti e animatori musicali delle celebrazioni; si occupa inoltre, in collaborazione con la Commissione di Arte Sacra, del restauro e della progettazione degli organi. Prende in esame e – se del caso – approva le esecuzioni musicali nelle chiese; promozione del convegno dei Cori liturgici operanti in diocesi; programmazione del corso residenziale per animatori musicali della liturgia.
  14. verifica e approvazione previa alla stampa dei repertori parrocchiali e zonali per il canto delle assemblee liturgiche
  15. studio e promozione del repertorio nazionale per i canti e del repertorio diocesano.
  16. preparazione di proposte celebrative per il cammino di Iniziazione Cristiana

 

La Commissione Liturgica Diocesana

 Art. 4

Per lo svolgimento dei suoi compiti e la verifica delle sue attività, l’Ufficio diocesano per la Liturgia si avvale della collaborazione della commissione liturgica diocesana.

Art. 5

Compiti della commissione e dei suoi membri sono:

  1. curare, nelle forme concordate, l’aggiornamento costante ad intra per maturare necessarie competenze. Alle sedute di studio possono essere ammesse o invitate persone seriamente interessate ai temi e ai problemi liturgici
  2. rilevare la situazione pastorale-liturgica in diocesi; individuare bisogni e mezzi di intervento.
  3. prestarsi per la conoscenza dei sussidi liturgico-musicali diocesani e per la riuscita delle iniziative proposte dall’Ufficio a vari livelli, specialmente nei vicariati più distanti dal centro.
  4. esaminare, per suggerimenti ed emendamenti, le norme e le istruzioni che l’Ufficio propone e i diversi materiali di lavoro prodotti dallo stesso, prima che siano pubblicati o presentati al Vescovo.
  5. approvare il programma musicale dei convegni e delle manifestazioni che abbiano carattere zonale o diocesano, per assicurare e incentivare la debita partecipazione dell’assemblea, in dialogo costruttivo con i cori (nella piena valorizzazione di ogni ministero).
  6. valutare localmente i programmi di celebrazioni sovra-parrocchiali e collaborare per una loro retta animazione.
  7. promuovere o assistere iniziative locali di carattere liturgico suscitando e animando gruppi zonali o parrocchiali
  8. individuare nuovi collaboratori e sollecitarne il contributo.

 Art. 6

I membri della commissione diocesana sono nominati dal Direttore dell’Ufficio diocesano per la Liturgia. La durata del loro incarico è quinquennale, a partire dalla loro data di nomina, salvo decadimento automatico, che si verifica dopo tre assenze ingiustificate alle regolari convocazioni di cui al numero seguente.

Art. 7

Quando la Commissione liturgica è convocata in sedute ordinarie, almeno tre volte l’anno, tutti i membri devono intervenire. La natura di tali incontri è dichiarata nella lettera di convocazione. La presidenza spetta al direttore dell’Ufficio diocesano per la Liturgia. Uno dei membri funge da segretario. Si redigeranno regolari verbali da leggere e sottoscrivere.

Art. 8

Alle sedute della commissione possono partecipare, su invito dell’Ufficio, collaboratori, esperti per singoli problemi e rappresentanti di istituzioni varie.

Essi tuttavia non hanno diritto di voto, qualora si dovesse ricorrere a tale modalità.

Art. 9

E’ auspicabile che tutti i membri della commissione partecipino anche alle sedute di studio e aggiornamento. Di esse almeno una è obbligatoria.

Testo in allegato: Regolamento CLD_definitivo

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